Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

organo di controllo che svolge le funzioni di O.i.v.

Nella Societa' l'organo che svolge le funzioni di O.I.V. e' il responsabile della prevenzione della corruzione  Dott.ssa Susanna Gaspari

Contenuto inserito il 27-03-2018 aggiornato al 26-03-2019
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Via Gen. Reverberi 2 - 25070 Nozza di Vestone (BS)
PEC protocollo@pec.secoval.it
Centralino 0365-8777201
P. IVA 02443420985
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su: